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Prot. n.5307/I.6 del 4 novembre 2020

A tutti gli interessati

Alla Commissione Elettorale

Albo online

 

In relazione al DPCM del 3 novembre 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale- in base al quale “…Il rinnovo degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni…”  le elezioni e tutte le attività propedeutiche per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto del Liceo Vittoria Colonna, indette con decreto del Dirigente Scolastico prot. 4614 del 7 ottobre 2020, avverranno esclusivamente online.

In data 9 novembre 2020, saranno resi disponibili sulla piattaforma GSuite – Scuola365   i form online con le relative istruzioni per la presentazione delle liste e successivamente, in data 29 e 30 novembre 2020, quelli per le operazioni di voto.

Si riassumono di seguito i principali adempimenti.

FORMAZIONE LISTE

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale ATA).

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista  (tramite pin identificativo) devono essere complete di idoneo documento di identità.

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri progressivi e dall’eventuale sede di servizio

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto e non può essere presentatore. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

PRESENTAZIONE LISTE

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 8 genitori, 8 studenti, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale ATA.  Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.

Le liste devono essere presentate, online, da uno dei firmatari alla commissione elettorale, esclusivamente dalle ore 9.00 del 09/11/2020 alle ore 12.00 del 14/11/2020.

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione, la commissione cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati. Cura quindi la verifica delle medesime e, in caso di qualsiasi irregolarità, ne dà comunicazione all’albo con invito a regolarizzare entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori che la norma calcola rispetto al numero totale della componente specifica :

  • lista dei genitori: n. 20 presentatori
  • lista degli studenti: n. 20 presentatori
  • lista dei docenti: n. 9  presentatori
  • lista del personale ATA: n. 2 presentatori.

I presentatori non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste.

PROPAGANDA ELETTORALE

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati, tramite la piattaforma GSuite – Meet e/o Teams, possono essere effettuate soltanto dai presentatori di lista, dai candidati stessi, da Associazioni genitori o docenti riconosciute dal MI, da organizzazioni sindacali, nel corso di assemblee da tenersi dall’11 novembre 2020 al 27 novembre 2020.

Le richieste devono essere comunque presentate al Dirigente scolastico non oltre il 19/11/2020

Il DS stabilisce il diario delle riunioni in base all’ordine delle richieste e compatibilmente alle date indicate dai richiedenti.

Il Dirigente Scolastico  Franca Ida Rossi

 

 

Vademecum elezioni Consiglio di Istituto

Quale utile guida per il personale docente e A.T.A. e per i genitori, in vista del rinnovo del Consiglio d’Istituto per il prossimo triennio 2020/2023, si trasmette la seguente informativa inerenti ai seguenti aspetti essenziali.

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il consiglio d’istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

  • lI Dirigente scolastico, quale membro di diritto
  • 8 rappresentanti del personale docente
  • 4 rappresentanti dei genitori degli studenti
  • 4 rappresentanti degli studenti
  • 2 rappresentanti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario)

ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO)

COMPONENTE GENITORI e STUDENTI

Gli studenti partecipano all’elezione di QUATTRO loro rappresentanti.

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all’elezione di QUATTRO loro rappresentanti.

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale.

COMPONENTE DOCENTI

Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell’anno scolastico (31/08) partecipa all’elezione di OTTO rappresentanti.

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell’anno scolastico (31/08) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo per il consiglio d’istituto.

I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 dell’OM 215/91 (“conservazione del diritto di elettorato”).

Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

COMPONENTE ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all’elezione DUE  rappresentanti.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d’istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.

Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l’elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze.  Tuttavia, il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di classe

 

Post Author: DSGA