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Circolare n. 58

Roma, 23 aprile 2020- Prot.2021-V.4

Ai Docenti Coordinatori

Ai Docenti Tutor

Agli studenti e alle loro famiglie

Al Personale Amministrativo

 

A seguito della dichiarazione di Pandemia emessa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e del conseguente rientro di molti studenti italiani dall’estero, il Ministero dell’Istruzione con la nota prot. n. 493 del 14/04/202o, ha fornito indicazioni alle istituzioni scolastiche per facilitare il loro reinserimento.

Con la presente si indicano le modalità operative che saranno adottate dal Liceo Vittoria Colonna.

Si possono verificare i seguenti casi:

  1. la scuola straniera ha interrotto le attività didattiche a causa della Pandemia:
  •  lo/a studente/studentessa è reinserito/a nella classe italiana di appartenenza, frequenta le lezioni in didattica a distanza (sulla piattaforma Scuola365.com) e svolge le attività didattiche, concordando un recupero dei contenuti minimi indicati nell’ ACCORDO FORMATIVO e necessari per il proseguimento delle lezioni in corso e per il colloquio finale.
  1. la scuola straniera sta proseguendo le attività con la didattica a distanza sino alla conclusione dell’anno scolastico:
  •  lo/a studente/studentessa può decidere di frequentare le lezioni a distanza della scuola straniera a patto che la scuola straniera fornisca una certificazione della validità del percorso online svolto
  •  lo/a studente/studentessa può comunque essere reinserito/a nella classe virtuale della scuola italiana senza alcun obbligo di partecipazione attiva alle lezioni, ma solo per un più facile reinserimento nella scuola italiana, eventualmente concordando un recupero dei contenuti minimi indicati nell’ ACCORDO FORMATIVO e necessari per il colloquio finale.
  •  lo/a studente/studentessa NON frequenta le lezioni a distanza della scuola straniera ed è reinserito nella classe italiana di appartenenza, frequenta le lezioni in didattica a distanza e svolge le attività didattiche concordando un recupero dei contenuti minimi indicati nell’ACCORDO FORMATIVO e necessari per il proseguimento delle lezioni in corso e per il colloquio finale.
  1. la scuola straniera di provenienza ha dichiarato concluso l’anno scolastico:
  • La scuola straniera dovrà fornire alla scuola italiana una valutazione finale. In attesa del colloquio   finale,  lo/a studente/studentessa partecipa alle attività di didattica a distanza attualmente in corso per un più facile reinserimento nella scuola italiana, eventualmente concordando un recupero dei contenuti minimi indicati nell’ACCORDO FORMATIVO e necessari per il proseguimento delle lezioni in corso e per il colloquio finale.

In tutti i casi:

  • La scuola estera deve fornire alla scuola italiana, appena possibile, la documentazione ufficiale sul percorso svolto all’estero.
  •  lo/a studente/studentessa deve redigere una relazione dettagliata sui programmi, le attività e i progetti svolti all’estero, controfirmata dai genitori.
  • lo/a studente/studentessa riceve le credenziali per accedere a scuola365.com e viene accolto nelle classi virtuali italiane.
  • Il Consiglio di classe analizza la documentazione rilasciata dalla scuola straniera e, comunque, concorda con lo studente un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti minimi utili per la frequenza dell’anno successivo, in particolare per quanto riguarda le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’istituto straniero.
  • Una volta ricevuta e analizzata tutta la documentazione ufficiale, il Consiglio di classe convoca il colloquio per la riammissione dello/a studente/studentessa. Per tutti gli studenti rientrati fisicamente dall’estero, il colloquio verrà fissato non prima dell’ultima settimana di maggio 2020 e presumibilmente entro il termine delle attività didattiche, con la possibilità di slittare il colloquio a settembre 2020  solo per gli/le studenti/studentesse  che seguono le lezioni online della scuola estera fino a fine maggio/giugno e/o non sono in grado di fornire la documentazione e la valutazione finale della scuola straniera entro il 31 maggio 2020.
  • Il Consiglio di classe dovrà pervenire a una valutazione e definire, ove previsto con riferimento al terzo e quarto anno di corso, il credito scolastico dello/a studente/studentessa nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (art. 15 del d.lgs. 62 del 2017). Nell’ambito dell’attività di valutazione finale, il Consiglio di classe opera secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3 lettera a) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 per la generalità degli/delle studenti/studentesse fondando le proprie scelte sul principio dell’individualizzazione. Ossia, attraverso il colloquio il Consiglio di Classe:
    • Verificherà le competenze acquisite rispetto a quelle attese e definite nell’ACCORDO FORMATIVO concordato prima della partenza;
    • riconoscerà e valuterà gli apprendimenti e le competenze trasversali e interculturali acquisiti durante l’esperienza all’estero, valorizzandone i punti di forza;
    • eventualmente potrà richiedere i contenuti minimi disciplinari, senza richiedere allo/a studente/studenessa l’intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO-Prof.ssa Franca Ida Rossi

 

 Nota Ministero dell’Istruzione 493-2020

Post Author: Antonella Ruina