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Roma, 13 ottobre 2022 – Prot.n.0005299/II.5

 

Al personale docente e ATA

Alla DSGA

 

Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta gestione del registro elettronico, documento di particolare rilevanza sul piano didattico-formativo e giuridico- amministrativo.

 

Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si ricorda che:

 

  • Il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.
  • Il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità e integrità. Pertanto il docente avrà cura di compilarlo con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno.
  • La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.
  • La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti da espletarsi in classe.
  • I voti devono essere registrati dal docente tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri. È quindi vietato modificare e/o intervenire su una valutazione già espressa: in caso contrario, si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale.
  • La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell’art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita: “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”.
  • È fatto obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza (DPR 122/2009) e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire sulla valutazione modificandola. Si ritiene un tempo congruo per la restituzione e visione degli elaborati un arco temporale compreso tra i 7 e i 15 giorni. Occorre anche rendere visibili alle famiglie le valutazioni onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 L. 241/90) ed evitare illecito sanzionabile.
  • Il dirigente scolastico, ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve assicurare la qualità dei processi formativi e delle modalità di valutazione, nonché la correttezza della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.
  • È responsabilità del singolo docente la corretta gestione del registro di classe e del docente, pertanto

è fatto obbligo di compilare correttamente e quotidianamente il R.E. con:

  • Firma del docente;
  • Assenze degli alunni;
  • Giustificazioni delle assenze;
  • Entrate posticipate o uscite anticipate;
  • Ritardi;
  • Giustificazioni dei ritardi;
  • Argomento del giorno nel dettaglio (per es. il titolo dei brani letti, gli esercizi assegnati come compito, gli argomenti delle verifiche …);
  • Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, compito di realtà…);
  • Note disciplinari;
  • Annotazioni;
  • Data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari;
  • Data e ora di eventuali colloqui telefonici per motivi didattici e/o disciplinari;
  • Eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi vari riguardanti uscite anticipate;
  • Voti in seguito a verifiche scritte e/o orali. Si ricorda che i voti relativi alle prove scritte e orali devono essere sempre motivati con opportuno riferimento alle griglie di valutazione approvate in sede di Dipartimento, nonché condivisi con le famiglie con la massima trasparenza e tempestività. (DPR 22 giugno 2009 n.122; art. 10 L. 241/90)

Come ogni atto pubblico, il Registro Elettronico, i registri degli OO.CC. e i verbali delle riunioni, non possono essere contraffatti né distrutti.

Il Dirigente Scolastico

Franca Ida ROSSI

Post Author: Antonella Ruina