Accesso Civico

Accesso civico

Il diritto di Accesso
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più
estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In
particolare, la normativa vigente prevede:

    • Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
      ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse
      diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
      documento al quale è chiesto l’accesso.
    • Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato
      dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
    • Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come
      modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni
o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche
amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.


Come esercitare il diritto.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della
trasparenza dell’Istituto (Dirigente Scolastico) tramite posta ordinaria oppure posta elettronica.


L’oggetto dell’accesso civico.
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria
secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’Istituto Scolastico, qualora il medesimo ne abbia
omesso la pubblicazione.


Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette
all’incaricato competente che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione
richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la
comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto
richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del
potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. .2, co. 9-ter della l. 241/1990, che conclude il
procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della
l. 241/1990.


Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


I Responsabili
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dirigente Scolastico.


FOIA (Freedom of Information Act)
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal
D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i
documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis
del suddetto decreto legislativo.


Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara
e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di
accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in
suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento.
La richiesta può essere inviata tramite posta ordinaria, posta elettronica o pec.


L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto
di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo
decreto legislativo di pertinenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.


Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad
istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali
controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la
propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine
per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il
termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e
l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale
accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima
di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello
più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego
totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ( che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).


Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


I Responsabili
I Responsabili dell’accesso di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti degli Uffici responsabili dei
procedimenti.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla
normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di
riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel Dirigente
Scolastico.


Registro degli accessi
Si pubblica, con cadenza trimestrale, il registro degli accessi (Linee guida A.N.AC. del. n. 1309/2016), con
l’indicazione delle richieste pervenute all’Istituto e il relativo esito.

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